Servizi
L’agenzia immobiliare “La Torre” è attiva sul territorio da oltre venti anni, è specializzata nelle attività di intermediazione nella compravendita di ville, rustici, appartamenti di pregio, aziende agricole, si occupa soprattutto di immobili che abbiano un certo fascino, che abbiano un’ANIMA.
Non offriamo quindi servizi nel campo delle locazioni, ma andiamo oltre ponendoci come obbiettivo principale di unire la soddisfazione del cliente alla nostra nel vendere e comprare.
Il nostro staff, composto da un agente immobiliare, il signor Giorgio Notturno, fra i primissimi iscritti al ruolo agenti della provincia di Pescara e da un dottore commercialista, Marcello Di Gregorio, preparato nella fiscalità immobiliare, opera in sinergia unendo esperienza, conoscenze e competenze.
Ci avvaliamo di una pubblicità costante su stampa locale e/o nazionale, siamo su internet con un sito web fra i più visti in Abruzzo tra quelli del settore.
Per raggiungere il nostro obbiettivo, sono attive delle collaborazioni con un primaria agenzia inglese con sede a Londra e con un agenzia di madre lingua russa che opera con la clientela d’elite di quel paese.
Potete contattarci anche via mail per porre domande o per avere chiarimenti o informazioni su argomenti che concernono il settore immobiliare.
Infine per maggior trasparenza riportiamo sotto alcune essenziali informazioni legali.
La Torre sas di Notturno G. & C. iscritta al registro delle imprese al n. 00433850682 PE ed al ruolo dei mediatori n. 589/PE.
Mediatore professionale Signor Giorgio Notturno iscritto all’albo al n. 226 PE.
Polizza r.c. FATA ASSICURAZIONI massimale € 550.000.
Estratto del Codice Civile.
CODICE CIVILE LIBRO IV CAPO XI DELLA MEDIAZIONE
• 1754 – Mediatore – È mediatore colui (1758) che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza (1761).
• 1755 – Provvigione – Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l’affare è concluso per effetto del suo intervento (1757, 1758, 2950). La misura della provvigione e la proporzione in cui questa deve gravare su ciascuna delle parti, in mancanza di patto, di tariffe professionali o di usi, sono determinate dal giudice secondo equità.